Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di
sosta temporanea, in seguito citata come “Area sosta camper”, sita in via De
Gasperi; l’area può essere gestita direttamente dal Comune di Osimo o
affidata in gestione a terzi (di seguito: gestore).
Articolo 1 – Generali
- L'area è costituita da n. 7 stalli, allestite con
colonnine per l'erogazione di energia elettrica.
- Detta area è dotata di illuminazione pubblica, di
impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione
acqua potabile; ogni piazzola è munita di allaccio alla rete
elettrica.
- La sosta è consentita solo sugli stalli delimitati,
fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall’Amministrazione per
raduni, manifestazioni o altro.
- L’area di sosta non è custodita, l’Amministrazione
Comunale, o il gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose
e/o persone che si verificassero all’interno dell’area.
L’apprestamento riveste i caratteri di “parcheggio qualificato” e
non è custodito. La gestione non risponde della sottrazione di
merci, valori o di altri beni né di danni provocati da altri utenti.
- L’area, rivolta a soddisfare le esigenze dei turisti
itineranti, non è prenotabile, è destinata esclusivamente ai caravan
e autocaravan e pertanto ne è vietato l’utilizzo agli utenti muniti
di carrelli tenda, tende ed altri apprestamenti ricettivi. La sua
capacità massima è pari a 7 posti.
- L'area camper è dotata di impianto di
videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE
2016/679 “GDPR”.
Articolo 2 – Accesso nell’area e tariffa
- La sosta all'interno dell'area camper è permessa
agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del
D.Lgs. n.285/1992: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”;
per “sosta” si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della
Strada.
- L’accesso all’area camper è vietato ad ogni altra
categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o
qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria
ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli
altri utilizzatori; è ammesso l’accesso dei mezzi di polizia, dei
mezzi di soccorso, dell’Amministrazione Comunale e del gestore.
- Gli eventuali veicoli, diversi da quelli
autorizzati, abusivamente entrati all’interno del parcheggio saranno
immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi
coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del
conducente/proprietario.
- L’accesso all’area di sosta ed ai servizi è
subordinata, qualora previsto, al pagamento delle somme dovute in
ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui importi
sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe
per l’accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.
Articolo 3 – Modalità operative accesso/uscita
- Prima di accedere all’area camper, l’utente deve
registrarsi sul sito internet del Comune o del gestore inserendo i
propri dati e ricevendo un SMS con un codice alfanumerico.
- L’utente potrà accedere all’area inserendo il codice
ricevuto nell’apposita tastiera installata nella colonnina d’entrata
e usufruire dei servizi.
- In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici,
emergenze o smarrimento della card, l’utente potrà contattare il
numero di telefono 071-7132727 con
orario 06:00 – 23:00.
Articolo 4 – Durata della sosta
- La sosta all’interno dell’area è permessa per un
massimo di 72 ore non ripetibili entro un
periodo di 90 giorni, da conteggiare a partire dal giorno
in cui si termina la sosta precedente.
Articolo 5 – Obblighi e divieti
- La sosta dei veicoli è consentita solo nelle
apposite piazzole.
- I veicoli devono essere posizionati con le ruote
anteriori rivolte verso il viale interno dell’area.
- È vietata qualsiasi forma di campeggio, così come
definito dall’art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di
materiali all’esterno dei veicoli.
- All’interno dell’Area Camper è vietato:
- occupare lo spazio oltre la delimitazione dell’area di sosta
assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od
altro);
- sostare lungo il viale interno o comunque in modo da
ostacolare il transito degli altri veicoli. È altresì
vietato sostare in prossimità dell’accesso all’area o
comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di
ingresso o di uscita;
- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
- l’asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti
di proprietà comunale;
- il gioco con palloni od oggetti da lancio;
- la circolazione di cani privi di guinzaglio;
- il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli
autorizzati;
- la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
- l’utilizzo di fuochi, barbecue o simili all’interno
dell’area;
- tenere accese apparecchiature radio/televisive a volume
eccessivo, creando disturbo, specie nelle ore
serali/notturne;
- lasciare animali incustoditi all’interno del camper in modo
da metterne a rischio l’incolumità; l’eventuale abbandono di
animali in condizioni tali da potersi qualificare come
maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell’area camper
alle Autorità per gli interventi di loro competenza;
- danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi
presenti nell’area camper;
- modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato
dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei
posteggi e nelle aree di uso comune.
- Durante lo stazionamento, è unicamente consentito
l’utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente
dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per
gli utilizzatori del parcheggio, un’occupazione di spazi eccedenti
rispetto alla piazzola di sosta assegnata o danno alla
pavimentazione della piazzola stessa.
- Gli utenti possono:
- procedere all’approvvigionamento dell’acqua e allo scarico
delle acque reflue nell’apposito impianto secondo le
modalità individuate dal gestore;
- prelevare acqua potabile dall’apposita presa presente presso
il punto carico/scarico all’interno dell’area.
- L’utilizzo dell’acqua è consentito per soli scopi
igienico-sanitari ed alimentari.
- Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi
contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.
- Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs.
285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque
chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori
dell’impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell’area
di sosta. La violazione della presente disposizione comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185,
comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.
- Nei veicoli parcheggiati nell’area possono essere
ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in
ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto
ai posti indicati nella carta di circolazione.
- I minorenni presenti all’interno dell’area camper
devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti
responsabili a cui sono affidati.
- I possessori di animali da compagnia (cani, gatti,
conigli, ecc...), hanno l’obbligo tassativo di raccogliere le
deiezioni dei propri animali come stabilito dal vigente regolamento
comunale in materia.
- Il corretto uso dell’allaccio elettrico messo a
disposizione nelle piazzuole è soggetto all’esclusiva responsabilità
dell’utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di
legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.
- È severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro
materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito dal
presente regolamento.
- In caso di danneggiamento di beni di proprietà
comunale, l’autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a
proprie spese.
- Laddove si rendessero necessari urgenti interventi
tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od
igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi
in sosta dovranno prontamente spostare l’automezzo, così da
consentire l’effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto
allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno
essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell’utente. In
ogni caso, l’utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o
all’eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi
gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.
Articolo 6 – Sanzioni
- Con la registrazione nel sito internet, l’utente
dell’area di sosta accetta integralmente le disposizioni del
presente Regolamento e le eventuali tariffe relative alla sosta ed
ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica
disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di
settore.
- Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme
di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi
senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.
- La violazione del presente regolamento, oltre
all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e
dal presente regolamento, può comportare l’immediato allontanamento
dall’area di sosta.
- La sosta in tali aree per oltre 72 ore prevede una
sanzione da 150 a 300 €. In caso di recidiva la
sanzione raddoppia (L.R. 9/06; D.G.R. 31/10/07).
- Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni
negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate,
ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta
l’applicazione di una sanzione da un minimo di €
25,00 ad un massimo di € 500,00 (art.
7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
- L'attività di vigilanza sul rispetto delle
disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e
nelle leggi ivi richiamate è di competenza della Osimo Servizi Spa e
per l’attività sanzionatoria del Comune tramite il Corpo di Polizia
Municipale, disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n. 689.
- Qualora la gestione dell’area sia affidata ad un
gestore esterno, lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di
Polizia Municipale nell’attività di vigilanza sul rispetto delle
disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e
nelle leggi ivi richiamate.
Articolo 7 – Richiami normativi e norme finali
- Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti
disciplinanti la materia, rinviando in particolare al seguente testo
normativo: LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 – Testo
unico delle norme regionali in materia di turismo.
- Disposizioni di legge emanate successivamente
all’approvazione e all’entrata in vigore del presente regolamento,
integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso
eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale
eventuale modificazione del presente regolamento.
Regolamento approvato dal Comune di Osimo – Area di Sosta “Plein
Air”, Via De Gasperi